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E’ possibile assumere un’apprendista non più giovane?

E' possibile assumere un'apprendista non più giovane

Il lavoratore che percepisce ammortizzatori sociali come Naspi, Dis-Coll, Asdi e mobilità, può essere assunto come apprendista anche se non viene rispettato Il limite dei 29 anni di età.

Pochi sanno, che l’azienda può utilizzare il contratto di apprendistato professionalizzante, per assumere disoccupati di 30, 40 o 50 anni, purché percepiscano ammortizzatori sociali.

Il contratto di apprendistato professionalizzante consente tre agevolazioni di notevole rilevanza per l’azienda:

  • minori contributi previdenziali
  • possibilità di sotto-inquadrare il lavoratore o di retribuirlo in percentuale rispetto ai dipendenti specializzati
  • esclusione dal computo nell’organico per l’obbligo di assunzione di disabili

Nel caso necessitassi di un approfondimento su cosa è l’apprendistato e le tipologie possibili, ti suggerisco di consultare l’articolo dedicato “Cosa è l’apprendistato”

Contratto di apprendistato professionalizzante per disoccupati: quando si può attivare

Come già esposto, è possibile attivare il contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età [1], se il lavoratore è beneficiario di un qualsiasi trattamento di disoccupazione (Naspi, Asdi, Dis-Coll) o della mobilità. Non è possibile attivare il contratto, però, se l’interessato è già in possesso della qualifica che dovrebbe essere raggiunta al termine dell’apprendistato: in questo caso, il contratto è da considerare nullo per l’impossibilità di formare il lavoratore rispetto a competenze di cui è già in possesso. Tuttavia, un rapporto di lavoro preesistente di durata limitata, anche di apprendistato, non pregiudica la possibilità di instaurare un successivo contratto di apprendistato.

Contratto di apprendistato professionalizzante: i principali vantaggi

I vantaggi che l’apprendistato comporta per l’azienda sono molteplici:

  1. le ore di formazione interna all’azienda sono retribuite nella misura del 10%;
  2. le ore di formazione esterna non sono retribuite;
  3. la retribuzione è dovuta in misura ridotta con inquadramento sino a 2 livelli inferiori, o in misura percentualizzata, secondo quanto stabilito dai contratti collettivi;
  4. i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti (ad esempio, gli apprendisti non sono contati nella quota di riserva a favore di lavoratori disabili);
  5. contribuzione ridotta, con aliquote pari a:
    • 1,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% a carico dell’apprendista (per i primi 3 anni di apprendistato, per le assunzioni sino al 31 dicembre 2016, se l’azienda ha meno di 9 dipendenti; diversamente le aliquote a carico del datore sono pari al 3,11% per il primo anno, 4,61% per il secondo e 11,61% per il terzo e gli anni successivi);
    • 11,61% a carico del datore di lavoro, 5,84% a carico dell’apprendista (per i primi 3 anni di apprendistato, in caso di assunzione di lavoratori che percepiscono la mobilità o per le aziende con oltre 9 dipendenti).

Oltre ai vantaggi propri del contratto di apprendistato professionalizzante, per l’assunzione di lavoratori in mobilità si aggiunge il vantaggio della percezione, da parte del datore di lavoro, del 50% dell’indennità residua; lo stesso vantaggio è previsto per la Naspi residua, ma la percentuale è pari al 20%.

 

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